Art. 3
In vigore dal 19 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
Designazione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
1)
Preparazione a base di carni cotte contenente i seguenti ingredienti (% in peso):
Fegato
:
15
Carne di maiale tritata
:
5
Collare
:
2
Rognone
:
6
Polmone
:
13
Milza
:
7
Cotenna
:
20
Lardo con cotenna
:
20
Altri ingredienti
:
2
Acqua
:
10
La preparazione è confezionata in barattoli.
1602 20 90
La classificazione è determinata dalle disposizioni generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 al capitolo 16 e del testo dei codici NC 1602, 1602 20 e 1602 20 90.
Il contenuto di fegato è considerato sufficiente a conferire al prodotto il suo carattere di preparazione a base di fegato (cfr. nota esplicativa NC, sottovoci 1602 20 11-1602 20 90).
2)
Preparazione a base di zucchero liquido e piccole percentuali di ingredienti diversi, con la seguente composizione (% in peso):
PRODOTTO 1:
Zucchero
:
31,5
Sciroppo di glucosio
:
28,5
Acido citrico
:
5
Acido malico
:
2,5
Gomma xanthan
:
0,2
Benzoato di sodio
:
0,05
Acesulfame potassio
:
0,03
Aspartame
:
0,009
Aromi
:
0,5
Coloranti
:
0,002
Acqua
:
restante
Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette di plastica provviste di contagocce
(h = 6 cm; ø = 2 cm)
(cfr. fotografia n. 1) (1)
PRODOTTO 2:
Zucchero
:
34
Acido citrico
:
5
Acido malico
:
3
Acido fumarico
:
0,05
Carbossimetilcellulosa sodica
:
0,07
Sorbato di potassio
:
0,016
Benzoato di sodio
:
0,01
Acesulfame potassio
:
0,03
Aspartame
:
0,01
Aromi
:
0,5
Coloranti
:
0,002
Acqua
:
restante
Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette spray di plastica
(h = 10 cm; ø = 1,5 cm)
(cfr. fotografia n. 2) (1)
Entrambi i prodotti sono destinati al consumo immediato e non richiedono ulteriore diluizione con acqua.
2106 90 59
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 59.
Essendo in forma liquida, le preparazioni non sono prodotte a base di zuccheri perché le note esplicative dell’SA alla voce 1704 descrivono la maggior parte di questi prodotti come preparazioni a base di zuccheri commercializzate sotto forma solida o semisolida.
Le preparazioni non possono essere considerate neppure bevande non alcoliche della sottovoce 2202 10 00, perché non sono consumate direttamente come bevande a causa del loro tenore acido (nota complementare 1 del capitolo 22).
3)
Isolati di proteina di siero di latte in polvere aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore al 90 %. Il prodotto è ottenuto tramite microfiltrazione del siero.
Il profilo della proteina è il seguente:
—
Beta latto globulina: 50–60 %
—
Alfa latto albumina: 10–25 %
—
Immunoglobulina: 5–7 %
—
Glico peptidi: 20 % circa.
Il contenuto in lattosio e grasso è inferiore all’1 %.
La lecitina può essere presente in piccole quantità qualora sia impiegata come agente umettante in fase di produzione.
Il prodotto è destinato all'alimentazione umana.
3502 20 91
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 b) del capitolo 4 e del testo dei codici NC 3502, 3502 20 e 3502 20 91.
I prodotti devono essere considerati come concentrati di due o più proteine di siero ai sensi del testo del codice 3502 e non come un isolato di lattoglobulina di cui al codice 3504.
Fotografia n. 1
Fotografia n. 2
(1) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1989:oj#art-3