Art. 2
In vigore dal 16 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 7).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 16 novembre 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC
Designazione delle merci
Prezzo rappresentativo
(EUR/100 kg)
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3
(EUR/100 kg)
Origine (1)
0207 12 90
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate
78,8
12
01
89,1
9
03
0207 14 10
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati
137,9
61
01
173,9
43
02
161,5
49
03
255,1
14
04
0207 14 50
Petti di pollo, congelati
134,1
25
03
0207 27 10
Pezzi disossati di tacchini, congelati
212,8
25
01
230,8
20
04
1602 32 11
Preparazioni non cotte di galli e di galline
151,1
49
01
168,5
40
03
(1) Origine delle importazioni:
01
Brasile
02
Thailandia
03
Argentina
04
Cile.»
Storico versioni
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