Art. 2
In vigore dal 16 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3.
(2) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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