Art. 3

In vigore dal 16 nov 2004
1.   L'importazione dei quantitativi di cui all' è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d’importazione. 2.   La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 8, il paese o il territorio doganale d'origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese o dal territorio doganale indicato. La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 20, una delle diciture di cui all'allegato I. 3.   L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dall', sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione ad esso relativo. L'autorità competente conserva l'originale del certificato di autenticità. Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli d’importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato; in tal caso l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato. 4.   L'autorità competente può rilasciare il titolo d’importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/1968 | Portale Normativo