Art. 2
In vigore dal 15 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. VAN DER HOEVEN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.
(3) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.
(4) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.
(5) GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2.
(6) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.
(7) GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4.
(8) GU C 43 del 19.2.2004, pag. 14.
(9) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 28.
(10) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 25.
(11) Cfr. la pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
(12) Decisione sulla lotta all'elusione adottata dal comitato dei negoziati commerciali il 15 dicembre 1993.
(13) La società in questione era soggetta a un dazio compensativo del 7 %.
(14) GU L 321 del 22.10.2004, pag. 26.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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