Art. 1
In vigore dal 12 nov 2004
Si ritiene che le catture di brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all’Irlanda per il 2004.
La pesca del brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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