Art. 2

In vigore dal 12 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4). (2)  GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 12 novembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva Codice prodotto Destinazione Unità di misura Ammontare delle restituzioni 1509 10 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00 1509 10 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00 1509 90 00 9100 A00 EUR/100 kg 0,00 1509 90 00 9900 A00 EUR/100 kg 0,00 1510 00 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00 1510 00 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00 NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
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