Art. 2
In vigore dal 3 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.
(4) GU L 324 del 27.10.2004, pag. 13.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 4 novembre 2004
(EUR)
Codice NC
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)
18,24
7,18
1701 11 90 (1)
18,24
13,18
1701 12 10 (1)
18,24
6,99
1701 12 90 (1)
18,24
12,66
1701 91 00 (2)
19,14
17,01
1701 99 10 (2)
19,14
11,56
1701 99 90 (2)
19,14
11,56
1702 90 99 (3)
0,19
0,45
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1918:oj#art-2