Art. 2
In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005, ad eccezione dell', punto 21, il quale si applica a decorrere dal 31 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
(4) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).
(5) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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