Art. 1

In vigore dal 29 ott 2004
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1904:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo