Art. 2
In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal piano annuale 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1 Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(2) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2339/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 29).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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