Art. 2
In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).
(2) GU C 41 del 17.2.2004, pag. 2 (Cartoceto).
ALLEGATO
PRODOTTI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Grassi (burro, margarina, oli, ecc.)
ITALIA
Cartoceto (DOP)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1897:oj#art-2