Art. 2
In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1o settembre 2004 al 30 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60. Decisione modificata dalla decisione 2004/700/CE (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 21).
(2) GU L 153 del 30.4.2004, pag. 17; versione corretta nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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