Art. 2

In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 53,6 204 52,7 999 53,2 0707 00 05 052 111,0 999 111,0 0709 90 70 052 93,7 204 41,2 388 34,1 999 56,3 0805 50 10 052 63,1 388 44,8 524 67,6 528 56,5 999 58,0 0806 10 10 052 91,1 400 198,0 999 144,6 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 58,3 388 95,5 400 109,8 404 80,1 442 61,0 512 106,7 720 99,6 800 201,0 804 106,7 999 102,1 0808 20 50 052 68,3 720 75,4 999 71,9 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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