Art. 2
La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
In vigore dal 28 ott 2004
1)
L'articolo 7 è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l'importo «162 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».
2)
L'articolo 8, primo comma, è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR».
3)
All'articolo 56, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».
4)
All'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».
5)
L'articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l'importo «162 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1874:oj#art-2