Art. 2

In vigore dal 27 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 27 ottobre 2004. Per il Parlamento europeo J. BORRELL FONTELLES Il presidente Per il Consiglio A. NICOLAI Il presidente (1)  Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 settembre 2004. (2)  GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1. (3)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. (4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. (6)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. (7)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1. (8)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3. (9)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.
Storico versioni

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