Art. 1
In vigore dal 25 ott 2004
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE ) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99, è esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari di tale paese (codici TARIC 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812, 7312109912 rispettivamente), ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell' del regolamento (CE) n. 275/2004 della Commissione e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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