Art. 1
Il regolamento (CE) n. 798/2004 è così modificato:
In vigore dal 25 ott 2004
1)
È inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
1. Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, o l'acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite, emessi da tali imprese;
b)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo.
2. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti commerciali per la fornitura di merci e servizi alle abituali condizioni commerciali di pagamento e i consueti accordi supplementari in collegamento con l'esecuzione di tali contratti, quali le assicurazioni crediti all'esportazione.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano senza pregiudizio dell'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b) non impedisce l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l'impresa statale birmana interessata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La pertinente autorità competente, figurante nell'elenco di cui all'allegato II, e la Commissione sono informate prima della conclusione di qualsiasi operazione di questo tipo. La Commissione informa le autorità competenti degli altri Stati membri.»
2)
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri,
b)
modificare gli allegati III e IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato I e II della posizione comune 2004/423/PESC, quale modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC. (5)
3)
L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1853:oj#art-1