Art. 2

In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 47,4 204 43,6 624 74,2 999 55,1 0707 00 05 052 97,0 999 97,0 0709 90 70 052 84,0 204 39,5 628 48,8 999 57,4 0805 50 10 052 54,9 388 56,2 524 66,0 528 40,9 999 54,5 0806 10 10 052 95,5 400 177,2 999 136,4 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 60,2 400 94,0 404 80,2 512 107,5 720 100,8 800 212,5 804 77,7 999 104,7 0808 20 50 052 97,5 388 105,3 720 75,4 999 92,7 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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