Art. 1

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

In vigore dal 22 ott 2004
1) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la Commissione può decidere che i titoli di esportazione siano rilasciati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 11 del presente articolo, per i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei seguenti contingenti: a) il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura; b) i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round; c) i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.». 2) Al paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.». 3) Al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, per quanto riguarda le domande di titoli provvisori per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nel 2005, presentate in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia («i nuovi Stati membri») da richiedenti stabiliti in questi stessi Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) nel caso di richiedenti che presentano, a corredo della loro domanda, una prova documentale del fatto che essi sono stabiliti nei nuovi Stati membri da almeno tre anni e che hanno esportato formaggi in ciascuno di quegli anni, non vengono presi in considerazione i quantitativi esportati in passato ai sensi del primo comma, lettera a), tranne se le domande di titoli provvisori sono presentate: i) nella Repubblica ceca, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America» (HTS), per i quali nel 2003 sono stati fissati contingenti specifici nazionali; ii) in Ungheria, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS, per il quale nel 2003 è stato fissato un contingente specifico nazionale; iii) in Polonia, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS, per i quali nel 2003 sono stati fissati contingenti specifici nazionali; iv) in Slovacchia, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS, per il quale nel 2003 è stato fissato un contingente specifico nazionale; b) ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera b), l’importatore preferenziale designato dal richiedente per il 2005 può essere considerato una consociata a condizione che: i) la domanda sia stata inoltrata: — nella Repubblica ceca, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della HTS, — in Ungheria, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS, — in Polonia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS, — in Slovacchia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS; ii) il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che egli è stabilito in uno dei nuovi Stati membri da almeno tre anni e che ha esportato i formaggi in questione negli USA in ciascuno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda; iii) il richiedente renda all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una dichiarazione scritta con cui si impegna ad avviare la procedura per costituire una consociata negli Stati Uniti d’America; iv) il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova delle esportazioni effettuate agli importatori preferenziali nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.». 4) Al paragrafo 10, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «La cauzione per il titolo definitivo è svincolata soltanto su presentazione della dichiarazione di esportazione debitamente vidimata dalle autorità doganali competenti.».
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