Art. 2
In vigore dal 22 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).
(2) GU C 303 del 13.12.2003 (Tergeste).
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 39 (Miele della Lunigiana).
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 45 (Lucca).
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 43 (Agios Mathaios Kerkyras).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2004 (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 9).
ALLEGATO
PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)
ITALIA
Tergeste (DOP)
Lucca (DOP)
GRECIA
Agios Mathaios Kerkyras (IGP)
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, derivati del latte escluso il burro, ecc.)
ITALIA
Miele della Lunigiana (DOP)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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