Art. 3

In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7). (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003. ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Proiettore da tavolo per proiettare dati e immagini a distanza su uno schermo grande o su di un muro, attraverso un dispositivo a cristalli liquidi. Può essere collegato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ed è dotato di un’entrata video che permette di riprodurre le immagini provenienti da sorgenti diverse quali un videoregistratore o una videocamera. 8528 30 05 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 30 e 8528 30 05. L’apparecchio può essere considerato come unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 o come videoproiettore della voce 8528. Nessuna delle due funzioni conferisce all’oggetto il suo carattere essenziale. L’apparecchio è classificato, pertanto, nella voce 8528 posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1849:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo