Art. 3
In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Proiettore da tavolo per proiettare dati e immagini a distanza su uno schermo grande o su di un muro, attraverso un dispositivo a cristalli liquidi.
Può essere collegato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ed è dotato di un’entrata video che permette di riprodurre le immagini provenienti da sorgenti diverse quali un videoregistratore o una videocamera.
8528 30 05
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 30 e 8528 30 05.
L’apparecchio può essere considerato come unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 o come videoproiettore della voce 8528.
Nessuna delle due funzioni conferisce all’oggetto il suo carattere essenziale.
L’apparecchio è classificato, pertanto, nella voce 8528 posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1849:oj#art-3