Art. 2

In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha sottoposto all’approvazione dell’autorità competente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003. (3)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28). (4)  GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3. (5)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (6)  GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 14). (7)  GU L 208 del 27.7.1992, pag. 1.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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