Art. 2

In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 48,7 204 41,2 624 74,2 999 54,7 0707 00 05 052 121,1 999 121,1 0709 90 70 052 97,2 204 41,2 999 69,2 0805 50 10 052 67,5 388 44,8 524 66,0 528 46,2 999 56,1 0806 10 10 052 99,3 400 178,9 999 139,1 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 64,3 400 88,0 404 80,2 512 107,5 720 100,8 800 145,3 804 77,2 999 94,8 0808 20 50 052 108,4 388 105,3 720 74,9 999 96,2 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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