Art. 2

In vigore dal 19 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49). (4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1601/2004 (GU L 292 del 15.9.2004, pag. 6). ALLEGATO al regolamento della Commissione del 19 ottobre 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 «ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine (1) 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 82,0 11 01 79,5 12 03 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 143,4 58 01 186,8 37 02 178,7 41 03 261,1 12 04 0207 14 50 Petti di pollo, congelati 134,1 25 03 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 258,5 12 01 274,1 7 04 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 161,5 44 01 189,4 30 02 178,7 35 03 (1)  Origine delle importazioni: 01 Brasile 02 Thailandia 03 Argentina 04 Cile.»
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