Art. 2
In vigore dal 19 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
052
51,9
204
41,0
999
46,5
0707 00 05
052
107,2
999
107,2
0709 90 70
052
96,0
999
96,0
0805 50 10
052
60,2
388
57,8
524
66,0
528
42,5
999
56,6
0806 10 10
052
95,9
400
176,0
999
136,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90
388
68,0
400
92,7
404
81,9
512
107,8
720
37,1
800
145,3
804
78,3
999
87,3
0808 20 50
052
89,7
999
89,7
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1812:oj#art-2