Art. 2

In vigore dal 19 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 51,9 204 41,0 999 46,5 0707 00 05 052 107,2 999 107,2 0709 90 70 052 96,0 999 96,0 0805 50 10 052 60,2 388 57,8 524 66,0 528 42,5 999 56,6 0806 10 10 052 95,9 400 176,0 999 136,0 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 68,0 400 92,7 404 81,9 512 107,8 720 37,1 800 145,3 804 78,3 999 87,3 0808 20 50 052 89,7 999 89,7 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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