Art. 3

In vigore dal 15 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 del 1.10.2004, pag. 1). (2)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1690/2004. (3)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1232/2004 (GU L 234 del 3.7.2004, pag. 5). ALLEGATO I «Parte 1 Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Dipartimento Designazione delle merci Codici NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Guadalupa frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10 55 000 — 42  (1) Guiana frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto 1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10 6 445 — 52  (1) Martinica frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto 1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10 52 000 — 42  (1) Riunione frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10 178 000 — 48  (1) «Parte 3 Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione ex 2007 Tutti 45 — 395 — Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione ex 2008 Guiana 650 — 586 — Guadalupa — 408 — Martinica — 408 — Riunione — 456 — Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 Guiana 350 727 Martinica — 311  (2) Riunione — 311 Guadalupa — 311 (1)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).» (2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).» ALLEGATO II «Parte 3 Oli vegetali Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva): — Oli vegetali: 1507-1516 (1) 2 700 52 70  (2) Oli d'oliva: — Olio d'oliva vergine 1509 10 90 o 500 52 —  (2) — Olio d'oliva 1509 90 00 — AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Oli d'oliva: — Olio d'oliva vergine 1509 10 90 400 68 87  (3) o o — Olio d'oliva 1509 90 00 «Parte 4 Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi 2007 99 100 73 91 — Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove: 760 168 186 — — ananas 2008 20 — pere 2008 40 — ciliege 2008 60 — pesche 2008 70 — altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19 — miscugli 2008 92 — diverse dai cuori di palma e miscugli 2008 99 Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 130 186 AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 100 186» «Parte 6 Latte e prodotti lattiero-caseari Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III (4) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (5) 0401 12 000 48 66  (6) Latte scremato in polvere (5) ex 0402 500 48 66  (6) Latte intero in polvere (5) ex 0402 530 48 66  (6) Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (5) ex 0405 1 000 84 102  (6) Formaggi( (5) 0406 1 700 84 102  (6) «Parte 8 Settore delle carni suine Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice (7) Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: ex 0203 2 800 — — in carcasse o mezzene 020311109000 95 113  (8) — prosciutti e loro pezzi 020312119100 143 161  (8) — spalle e loro pezzi 020312199100 95 113  (8) — parti anteriori e loro pezzi 020319119100 95 113  (8) — lombate e loro pezzi 020319139100 143 161  (8) — pancette (ventresche) e loro pezzi 020319159100 95 113  (8) — altre: disossate 020319559110 176 194  (8) — altre: disossate 020319559310 176 194  (8) — in carcasse o mezzene 020321109000 95 113  (8) — prosciutti e loro pezzi 020322119100 143 161  (8) — spalle e loro pezzi 020322199100 95 113  (8) — parti anteriori e loro pezzi 020329119100 95 113  (8) — lombate e loro pezzi 020329139100 143 161  (8) — pancette (ventresche) e loro pezzi 020329159100 95 113  (8) — altre: disossate 020329559110 176 194  (8) (1)  Esclusi 1509 e 1510. (2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE. (3)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.». (4)  In euro/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione. (5)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). (6)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1]. Tuttavia, per quanto riguarda il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3), l’importo è quello indicato alla colonna II.». (7)  I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). (8)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1).».
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