Art. 3
In vigore dal 15 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 del 1.10.2004, pag. 1).
(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
(3) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1232/2004 (GU L 234 del 3.7.2004, pag. 5).
ALLEGATO I
«Parte 1
Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Dipartimento
Designazione delle merci
Codici NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in euro/tonnellata)
I
II
III
Guadalupa
frumento tenero, orzo, granturco e malto
1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10
55 000
—
42
(1)
Guiana
frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto
1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10
6 445
—
52
(1)
Martinica
frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto
1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10
52 000
—
42
(1)
Riunione
frumento tenero, orzo, granturco e malto
1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10
178 000
—
48
(1)
«Parte 3
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci
Codice NC
Dipartimento
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in euro/tonnellata)
I
II
III
Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione
ex 2007
Tutti
45
—
395
—
Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione
ex 2008
Guiana
650
—
586
—
Guadalupa
—
408
—
Martinica
—
408
—
Riunione
—
456
—
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione
ex 2009
Guiana
350
727
Martinica
—
311
(2)
Riunione
—
311
Guadalupa
—
311
(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).»
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).»
ALLEGATO II
«Parte 3
Oli vegetali
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in euro/tonnellata)
I
II
III
Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):
— Oli vegetali:
1507-1516 (1)
2 700
52
70
(2)
Oli d'oliva:
— Olio d'oliva vergine
1509 10 90
o
500
52
—
(2)
— Olio d'oliva
1509 90 00
—
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in euro/tonnellata)
I
II
III
Oli d'oliva:
— Olio d'oliva vergine
1509 10 90
400
68
87
(3)
o
o
— Olio d'oliva
1509 90 00
«Parte 4
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in euro/tonnellata)
I
II
III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi
2007 99
100
73
91
—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:
760
168
186
—
— ananas
2008 20
— pere
2008 40
— ciliege
2008 60
— pesche
2008 70
— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19
— miscugli
2008 92
— diverse dai cuori di palma e miscugli
2008 99
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione
ex 2009
130
186
AZZORRE
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in euro/tonnellata)
I
II
III
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione
ex 2009
100
186»
«Parte 6
Latte e prodotti lattiero-caseari
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice NC
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in euro/tonnellata)
I
II
III (4)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (5)
0401
12 000
48
66
(6)
Latte scremato in polvere (5)
ex 0402
500
48
66
(6)
Latte intero in polvere (5)
ex 0402
530
48
66
(6)
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (5)
ex 0405
1 000
84
102
(6)
Formaggi( (5)
0406
1 700
84
102
(6)
«Parte 8
Settore delle carni suine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci
Codice (7)
Quantità
(in tonnellate)
Aiuto
(in euro/tonnellata)
I
II
III
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0203
2 800
—
— in carcasse o mezzene
020311109000
95
113
(8)
— prosciutti e loro pezzi
020312119100
143
161
(8)
— spalle e loro pezzi
020312199100
95
113
(8)
— parti anteriori e loro pezzi
020319119100
95
113
(8)
— lombate e loro pezzi
020319139100
143
161
(8)
— pancette (ventresche) e loro pezzi
020319159100
95
113
(8)
— altre: disossate
020319559110
176
194
(8)
— altre: disossate
020319559310
176
194
(8)
— in carcasse o mezzene
020321109000
95
113
(8)
— prosciutti e loro pezzi
020322119100
143
161
(8)
— spalle e loro pezzi
020322199100
95
113
(8)
— parti anteriori e loro pezzi
020329119100
95
113
(8)
— lombate e loro pezzi
020329139100
143
161
(8)
— pancette (ventresche) e loro pezzi
020329159100
95
113
(8)
— altre: disossate
020329559110
176
194
(8)
(1) Esclusi 1509 e 1510.
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.
(3) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell', paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.».
(4) In euro/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.
(5) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).
(6) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].
Tuttavia, per quanto riguarda il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3), l’importo è quello indicato alla colonna II.».
(7) I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(8) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1).».
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