Art. 5

In vigore dal 15 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4). (3)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/1795 | Portale Normativo