Art. 1
Il paragrafo 1 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2199/2003 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 13 ott 2004
«1. I pagamenti sono effettuati una volta l'anno nel periodo compreso fra il 16 ottobre 2004 e il 30 aprile 2005.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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