Art. 2

In vigore dal 12 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 75,8 999 75,8 0707 00 05 052 90,1 999 90,1 0709 90 70 052 82,8 999 82,8 0805 50 10 052 61,5 388 57,7 524 62,8 528 40,2 999 55,6 0806 10 10 052 93,2 400 171,6 999 132,4 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 87,0 400 72,4 508 97,6 512 110,5 524 110,5 720 16,9 800 144,9 804 96,8 999 92,1 0808 20 50 052 83,1 388 83,6 999 83,4 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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