Art. 2

In vigore dal 8 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1753:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo