Art. 2

In vigore dal 7 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 8 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 60,7 999 60,7 0707 00 05 052 79,2 999 79,2 0709 90 70 052 84,9 999 84,9 0805 50 10 052 63,5 388 65,4 524 40,6 528 43,5 999 53,3 0806 10 10 052 85,0 624 85,8 999 85,4 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 85,9 388 92,7 400 91,8 508 97,6 512 110,5 800 155,5 804 89,4 999 103,3 0808 20 50 052 98,2 388 83,7 999 91,0 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1737 | Portale Normativo