Art. 2
In vigore dal 7 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 8 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
052
60,7
999
60,7
0707 00 05
052
79,2
999
79,2
0709 90 70
052
84,9
999
84,9
0805 50 10
052
63,5
388
65,4
524
40,6
528
43,5
999
53,3
0806 10 10
052
85,0
624
85,8
999
85,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90
052
85,9
388
92,7
400
91,8
508
97,6
512
110,5
800
155,5
804
89,4
999
103,3
0808 20 50
052
98,2
388
83,7
999
91,0
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
Storico versioni
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