Art. 1

In vigore dal 5 ott 2004
I coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o gennaio 2004, alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono fissati in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.
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