Art. 2

In vigore dal 5 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1). (2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69). (3)  GU L 223 del 24.6.2004, pag. 6. ALLEGATO Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1o luglio al 16 settembre 2004 (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche) Prodotto Tasso di restituzione (EUR/t peso netto) Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti Pomodori 30 100 % Arance 25 100 % Uve da tavola 19 100 % Mele 30 100 % Pesche 13 100 %
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1732 | Portale Normativo