Art. 2

In vigore dal 4 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente A. J. DE GEUS (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29). (3)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 12). (4)  GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1754:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo