Art. 2

In vigore dal 4 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1410/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 13).
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