Art. 2
In vigore dal 1 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1277/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 12).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:
1.
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
a)
Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore). Indirizzo: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros;
b)
Al-Haramain Foundation (Stati Uniti d’America). Indirizzo: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.
2.
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
a)
Suliman Al-Buthe. Data di nascita: 8 dicembre 1961. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: Arabia Saudita. Passaporto n. B049614.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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