Art. 2

In vigore dal 1 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 1o ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 54,8 999 54,8 0707 00 05 052 92,6 999 92,6 0709 90 70 052 83,4 999 83,4 0805 50 10 052 78,0 388 64,8 524 67,2 528 52,0 999 65,5 0806 10 10 052 82,3 400 163,7 624 150,8 999 132,3 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 76,7 388 85,0 400 93,8 508 98,9 512 109,2 720 16,9 800 137,8 804 79,5 999 87,2 0808 20 50 052 103,1 388 43,4 999 73,3 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1720 | Portale Normativo