Art. 1

In vigore dal 30 set 2004
Le merci per le quali sono stati aboliti i titoli di restituzione in applicazione del regolamento (CE) n. 1676/2004 vengono importate in esenzione da dazi, in esenzione da dazi nell’ambito di contingenti oppure a dazio doganale ridotto verso la Bulgaria se accompagnate da una copia debitamente compilata della dichiarazione di esportazione nella quale, alla casella 44, figura la dicitura seguente: «Restituzione all’esportazione: 0 EUR/regolamento (CE) n. 1676/2004».
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