Art. 1
In vigore dal 30 set 2004
Le merci per le quali sono stati aboliti i titoli di restituzione in applicazione del regolamento (CE) n. 1676/2004 vengono importate in esenzione da dazi, in esenzione da dazi nell’ambito di contingenti oppure a dazio doganale ridotto verso la Bulgaria se accompagnate da una copia debitamente compilata della dichiarazione di esportazione nella quale, alla casella 44, figura la dicitura seguente:
«Restituzione all’esportazione: 0 EUR/regolamento (CE) n. 1676/2004».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1712:oj#art-1