Art. 2
In vigore dal 30 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).
ALLEGATO
Coefficienti applicabili nel Regno Unito
Periodo di applicazione
Coefficiente applicabile
all'orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto (malt whisky)
ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali (grain whisky)
Dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005
0,491
0,455
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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