Art. 2

In vigore dal 24 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è applicabile a partire dal 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione (1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5). (2)  GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1. (3)  GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1. (4)  GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3. (5)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 21. (6)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3. (7)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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