Art. 2
In vigore dal 24 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a partire dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.
(3) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.
(4) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.
(5) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 21.
(6) GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3.
(7) Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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