Art. 1

In vigore dal 23 set 2004
1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento. 2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
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