Art. 2

In vigore dal 22 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12). ALLEGATO I Numero del gruppo Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 B1 100,0 15 100,0 16 100,0 17 100,0 ALLEGATO II (t) Numero del gruppo Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005 B1 2 625,0 15 823,8 16 1 593,8 17 11 718,8
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