Art. 2
In vigore dal 21 set 2004
Per qualsiasi aspetto relativo al funzionamento delle agenzie esecutive che non sia esplicitamente definito dal presente regolamento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 delle Comunità europee (in appresso «il regolamento finanziario generale») e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
TITOLO II
PRINCIPI DI BILANCIO
Storico versioni
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