Art. 2
In vigore dal 17 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’, lettera b), è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002. L’, lettere a) e c), è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2002 (GU L 28 del 30.1.2002, pag. 1).
(2) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.
(3) GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.
(4) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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