Art. 2
In vigore dal 16 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
ALLEGATO
(EUR/100 kg)
Prodotto
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura
Importo massimo della restituzione all'esportazione
Per le esportazioni verso la destinazione di cui all', paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004
Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all', paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004
Burro
ex ex 0405 10 19 9500
—
134,00
Burro
ex ex 0405 10 19 9700
132,00
141,00
Butteroil
ex ex 0405 90 10 9000
—
171,00
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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