Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1655/2000 è modificato come segue:

In vigore dal 15 set 2004
1) L'articolo 3 è modificato come segue: a) al paragrafo 3: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il 50 % per i progetti relativi alla conservazione della natura, il 100 % dei costi ammissibili, escluse le spese generali e altri costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e il 100 % dei costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punto iii);»; ii) è aggiunta la lettera seguente: «c) i costi salariali per un funzionario sono considerati ammissibili soltanto qualora siano connessi ai costi di attività che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse avviato.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   La concessione di assistenza per un progetto che implica l'acquisto di terreni è subordinata alla condizione che i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, a destinazioni conformi all'obiettivo di LIFE-Natura di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano, mediante trasferimento o in altro modo, che tali terreni siano riservati, nel lungo termine, per scopi di conservazione della natura.»; c) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «A norma dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9), la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato. d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Su iniziativa della Commissione: a) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento; b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punto iii), sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.» 2) L'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 3: i) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La quota di sostegno finanziario della Comunità sarà del 100 % dei costi eleggibili, ad esclusione delle spese generali e dei beni durevoli, per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2, lettera c), punto i) e del 100 % dei costi per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2, lettera c), punto ii).»; ii) è aggiunto il comma seguente: «I costi salariali per un funzionario sono considerati ammissibili soltanto qualora siano connessi ai costi di attività che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse avviato.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le linee direttrici indicano i settori e gli obiettivi prioritari dei progetti di dimostrazione, con un esplicito riferimento alle priorità definite nella decisione n. 1600/2002/CE (10). Tali linee direttrici garantiscono che il programma LIFE-Ambiente sia complementare ai programmi di ricerca della Comunità, ai fondi strutturali e ai programmi di sviluppo rurale. La Commissione stabilisce altresì linee direttrici sui progetti preparatori di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa pubblica tali linee direttrici nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed informa il comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della loro pubblicazione. c) al paragrafo 6, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) sono in grado di promuovere una vasta applicazione e diffusione di pratiche, tecnologie e/o prodotti suscettibili di contribuire alla tutela dell'ambiente; e) mirano a sviluppare e trasferire tecnologie o metodi innovativi che possono essere usati in situazioni identiche o analoghe, in particolare nei nuovi Stati membri»; d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Su iniziativa della Commissione: a) i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i); b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto ii), sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.»; e) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11.   A norma dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato.» 3) All'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Su iniziativa della Commissione, le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), sono oggetto di bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.» 4) All'articolo 7, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 7 Coerenza e complementarità tra gli strumenti finanziari 1.   Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6 per i paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano degli aiuti previsti a titolo dei fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento. La Commissione assicura che sia attirata l'attenzione dei richiedenti sul fatto che non possono cumulare sussidi di vari fondi comunitari. Sono predisposte misure appropriate per evitare che sia possibile un duplice finanziamento. La Commissione e gli Stati membri informano i richiedenti in merito ai vari strumenti finanziari comunitari disponibili per il finanziamento di elementi di progetti relativi all'ambiente e alla natura.» 5) L'articolo 8 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti: «La durata della terza fase è prorogata di due anni fino al 31 dicembre 2006. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento è fissato a 317,2 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie applicabili.»; b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per il periodo 1o gennaio 2005-31 dicembre 2006 le misure di accompagnamento sono limitate al 6 % degli stanziamenti disponibili.»; 6) L'articolo 9 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «La Commissione garantisce che i risultati di tutti i progetti finanziati siano divulgati al pubblico e illustra, inoltre, come le competenze e l'esperienza acquisite possano essere utilizzate altrove.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   La Commissione pubblica annualmente un elenco completo dei progetti finanziati, compresi una breve descrizione ed un compendio dei fondi utilizzati in ciascun caso.» 7) L'articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.» 8) L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE 1.   Entro il 30 settembre 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio: a) una relazione recante aggiornamento della revisione intermedia presentata nel novembre 2003 e che valuta lo stato di applicazione del presente regolamento, il contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale e l'impiego degli stanziamenti; e b) se del caso, una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di LIFE o a uno strumento finanziario esclusivamente destinato al settore dell'ambiente che tenga conto, tra l'altro, delle raccomandazioni contenute nel riesame di LIFE, da applicare a decorrere dal 2007. 2.   Una volta che la Commissione abbia adottato la proposta in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità con il disposto del trattato, decidono entro il 1o maggio 2006 in merito all'attuazione di tale strumento finanziario a decorrere dal 1o gennaio 2007. 3.   L'importo necessario all'interno del quadro finanziario per predisporre misure di monitoraggio e controllo finanziario nel periodo successivo al 31 dicembre 2006 si ritiene confermato soltanto se conforme alle nuove prospettive finanziarie che cominciano nel 2007.»
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