Art. 1
In vigore dal 15 set 2004
Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data 13 settembre 2004 conformemente all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 0,0518166 dei quantitativi chiesti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1611:oj#art-1