Art. 2

In vigore dal 14 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14). ALLEGATO I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 settembre 2004 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (EUR/100 kg) Codice NC Designazione delle merci Destinazione (1) Tasso delle restituzioni 0407 00 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: – di volatili da cortile: 0407 00 30 – – altri: a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 02 6,00 03 25,00 04 3,00 b) nel caso d'esportazione di altre merci 01 3,00 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – tuorli: 0408 11 – – essiccati: ex 0408 11 80 – – – atti ad uso alimentare: non edulcorati 01 40,00 0408 19 – – altri: – – – atti ad uso alimentare: ex 0408 19 81 – – – – liquidi: non edulcorati 01 20,00 ex 0408 19 89 – – – – congelati: non edulcorati 01 20,00 – altri: 0408 91 – – essiccati: ex 0408 91 80 – – – atti ad uso alimentare: non edulcorati 01 75,00 0408 99 – – altri: ex 0408 99 80 – – – atti ad uso alimentare: non edulcorati 01 19,00 (1)  Per le destinazioni seguenti: 01 paesi terzi, 02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia, 03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine, 04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.
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