Art. 2

In vigore dal 14 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3). (3)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. ALLEGATO Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 15 settembre 2004 Codice prodotto Destinazione Unità di misura Ammontare delle restituzioni 0407 00 11 9000 E16 EUR/100 unità 1,70 0407 00 19 9000 E16 EUR/100 unità 0,80 0407 00 30 9000 E09 EUR/100 kg 6,00 E10 EUR/100 kg 25,00 E17 EUR/100 kg 3,00 0408 11 80 9100 E18 EUR/100 kg 40,00 0408 19 81 9100 E18 EUR/100 kg 20,00 0408 19 89 9100 E18 EUR/100 kg 20,00 0408 91 80 9100 E18 EUR/100 kg 75,00 0408 99 80 9100 E18 EUR/100 kg 19,00 NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine E16 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e della Bulgaria. E17 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10 E18 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e della Bulgaria
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1602:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1602 | Portale Normativo